A chi spetta l’amministrazione della società in nome collettivo se muore l’unico socio amministratore?

L’art. 2284 cod. civ. disciplina gli effetti del decesso del socio di società in nome collettivo nella prospettiva della successione nella quota sociale di titolarità del deceduto, stabilendo che “salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Il codice, tuttavia, non disciplina gli effetti nella prospettiva della società del decesso dell’unico socio della società in nome collettivo che rivesta la carica di amministratore.
In assenza di una disciplina specifica, varrà il principio di cui all’art. 2257, co. 1, cod. civ. secondo cui nelle società in nome collettivo il potere di amministrare la società compete a tutti i soci disgiuntamente in tutte le ipotesi in cui non sia diversamente pattuito.
Il decesso del socio che statutariamente era individuato come amministratore unico della società in nome collettivo, facendo venire meno l’operatività della clausola statutaria derogatoria della regola generale, fa riespandere il principio generale di cui all’art. 2257, co. 1, cod. civ., con la conseguenza che tutti i soci superstiti potranno attivarsi, anche eventualmente mediante la convocazione dell’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore e se non lo facessero sarebbero essi stessi titolari del potere di gestire in modo disgiunto la società.
Si segnala, tuttavia, l’esistenza di un orientamento minoritario della dottrina secondo cui nel caso di decesso del socio amministratore di società in nome collettivo, in assenza di diversa clausola statutaria, l’art. 2257 cod. civ. consentirebbe agli eredi del socio deceduto di subentrare nella posizione sociale e per l’effetto di acquistare la qualità di amministratore.
Tale tesi è contrastata dalla giurisprudenza secondo cui l’erede non può diventare automaticamente amministratore in successione del socio deceduto, che rivesta statutariamente la qualifica di amministratore unico, atteso che non si può imporre ai soci superstiti l’affidamento del potere gestorio dei propri interessi a soggetto che non rivesta un rapporto di fiducia con gli stessi.
Sotto altro profilo, assimilando il rapporto gestorio a quello del mandato, ostativo alla successione automatica del rapporto sembrerebbe anche l’art. 1728 c.c., che individua la morte del mandatario come una delle cause di estinzione del rapporto di mandato (Cass. 4 marzo 1994).

A conferma della conclusione, il Tribunale di Milano nella sentenza del 31 luglio 2019, n. 7732 ha affermato il seguente principio “nelle società di persone a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro del socio scomparso nella società, ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti”.

Dunque, se gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione del socio amministratore e se non assumono di comune accordo una decisione volta alla nomina di un nuovo amministratore chi ha il potere di gestire la società?
I soci superstiti


E ciò anche nel caso in cui detti soci superstiti siano individuati nello statuto come soci non amministratori?
In conformità al principio di diritto previsto dall’art. 2257 cod. civ. e non operando per le società in nome collettivo il medesimo divieto previsto per le società in accomandita semplice di cui all’art. 2323, co. 2, cod. civ. che impone la nomina di un nuovo amministratore nel termine di sei mesi, norma di carattere speciale insuscettibile di applicazione analogica, la risposta sembra essere affermativa.

2 febbraio 2024