Un tema molto sentito dagli avvocati italiani che esercitano in modo in modo concorrente o esclusivo la propria attività professionale all’estero riguarda gli obblighi previdenziali nei confronti della Cassa Forense. La normativa attuale, infatti, si differenzia notevolmente a seconda che l’attività venga esercitata all’interno dell’Unione Europea o al di fuori di essa. Per gli avvocati italiani che esercitano la professione in modo concorrente o esclusivo in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, il quadro normativo di riferimento è stabilito dai regolamenti europei n. 883/2004 e n. 987/2009, pacificamente applicabili in virtù dell’esplicitamente richiamato dall’art. 1, co. 6, del Regolamento unico della previdenza forense, confermato anche nella versione attuale, approvata da parte dei Ministeri Vigilanti il 27 settembre 2024. Fermo quanto sopra, resta l’obbligo di comunicazione reddituale tramite il modello 5 per tutti gli iscritti all’Albo italiano, indipendentemente dall’iscrizione alla Cassa Forense, anche nelle ipotesi in cui le se dichiarazioni fiscali non siano state presentate in Italia o siano negative. Per gli avvocati italiani che esercitano al di fuori dell’Unione Europea, la situazione diventa più complessa. ,Questi temi sono stati al centro del Convegno, organizzato nell’ambito del IV meeting internazionale di ITALAWYERS, tenutosi a Londra, 21-23 marzo 2024, organizzato presso il Consolato Generale d’Italia a Londra, da ITALAWYERS in collaborazione con la Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Prospettive future e necessità di un intervento normativo Il confronto emerso durante il convegno ha evidenziato la necessità di un intervento normativo più specifico, capace di armonizzare gli obblighi previdenziali con le nuove esigenze della professione forense internazionale. L’apertura al dialogo da parte della Cassa Forense rappresenta un segnale positivo, ma resta cruciale individuare soluzioni che possano garantire equità e sostenibilità per gli avvocati italiani operanti fuori dai confini nazionali, soprattutto per quelli che operano all’estero. Data la rilevanza della questione è stato predisposto un contributo, raccolto tra gli atti del Convegno IV International Meeting Italawyers – London, 20-23 marzo 2024, pubblicati sui canali istituzionali dell’associazione, nel quale sono stati ricostruiti i tratti salienti delle relazioni dei rappresentanti di Cassa Forense riportando i riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati e le principali questioni poste, con specifico riferimento agli avvocati italiani operanti nel Regno Unito e, in generale, a quelli operanti oltre il confine europeo. Il documento, redatto a cura dell'avv. Roberta Errico, è stato presentato dal presidente dell’associazione ITALAWYERS INTERNATIONAL, avv. Valeriano Drago, durante l’incontro LEGALITALIA tenutosi in data 8 novembre 2024, organizzato dal Comites di Londra 🇮🇹 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, tenutosi in data 8 novembre 2024.Cassa Forense e Avvocati Italiani all’Estero: una questione ancora aperta.
Obblighi previdenziali per gli avvocati italiani in Europa
La normativa europea ha stabilito criteri chiari per individuare la legislazione previdenziale applicabile agli iscritti all’Albo forense che operano in uno o più Stati membri.
Il criterio principale è quello della residenza del professionista, che viene integrato con quello integrato con quello dello svolgimento di “una parte sostanziale della sua attività”, da determinarsi facendo riferimento alla parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività e, in particolare, agli elementi del fatturato, dell’orario, del numero di servizi e/o del reddito.
Sulla base di quanto previsto dell’art. 1, co. 1 e 4, del Regolamento unico della previdenza forense, anche nella formulazione attualmente vigente, in attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012, si prevede l’obbligatoria iscrizione a Cassa Forense quale conseguenza automatica dell’iscrizione all’Albo professionale italiano.
Detto obbligo si applica anche per gli iscritti ad Albi professionali diversi. Tuttavia, l’obbligo di versamento dei contributi soggettivi e integrativi si applica solo al reddito e al volume d’affari derivanti dall’attività forense, restando comunque dovuti i contributi minimi.
In sostanza, l’iscrizione in un Albo forense (o organo equivalente) all’estero, che spesso presuppone l’iscrizione la conservazione dell’iscrizione presso l’albo italiano di appartenenza quale requisito essenziale per l’esercizio della professione in loco, comporta l’applicazione di questo meccanismo.
Per ottenere l’esenzione, Cassa Forense richiede la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa europea.
Tale verifica spesso passa attraverso il vaglio giurisprudenziale, derivante dalla impugnazione di cartelle esattoriali emesse dall’Ente riscossore per richiedere il pagamenti di contributi previdenziali in favore di Cassa Forense e che, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui sopra, si concludono con l’accoglimento del ricorso in l’applicazione della normativa europea.Oltre i confini dell’UE
In particolare, dando rilievo alla natura indisponibile e inderogabile dell’obbligazione previdenziale, ontologicamente diversa rispetto a quella tributaria, la giurisprudenza esclude che possano essere richiamate per risolvere il tema del conflitto tra leggi applicabili i criteri previsti dalla Convenzioni sulla doppia imposizione che non abbiano una specifica regolamentazione del profilo contributivo.
Di conseguenza, in assenza di una convenzione bilaterale tra gli Stati interessati in materia previdenziale, la giurisprudenza italiana applica la legge italiana, dando rilievo al meccanismo dell’obbligatorietà delle iscrizione alla Cassa quale conseguenza automatica all’iscrizione all’ordine.
Questo implica che, salvo accordi sovranazionali specifici, l’obbligo contributivo nei confronti di Cassa Forense rimane in vigore, indipendentemente dal luogo in cui l’avvocato esercita la professione, anche in quelle ipotesi in cui la sua attività è esercitata esclusivamente all’estero e ha un fatturato italiano pari a zero.
In questi casi, l’unica soluzione per evitare detto obbligo contributivo sembra essere la cancellazione dall’albo italiano, soluzione che potrebbe non essere compatibile con l’esigenza del professionista italiano.Il Convegno: “Cassa Forense e Avvocati Italiani all’Estero – Prospettive per l’Avvocato Europeo”
L’evento, intitolato “Cassa Forense e Avvocati Italiani all’Estero – Prospettive per l’Avvocato Europeo”, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il Console Generale d’Italia a Londra Domenico Bellantone, del Presidente del Comites, Alessandro Gaglione, oltre che i presidenti delle Associazioni organizzatrici, Valeriano Drago per Italawyers, Andrea Eletto per AIGA Londra, Felice Napolitano per Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli, Carlo Foglieni per AIGA Nazionale Elisa Fioroni Torrioni per Ufficio Bandi Europei AIGA e Daniela Giraudo, della Delegazione Italiana della Cassa Nazionale Forense presso il Consiglio Ordini Forensi d’Europa.
Il tema è stato affrontato dai rappresentanti di Cassa Forense, avv. Carlo Carrozza, delegato Cassa, dott.ssa Paola Ilarioni, Dirigente Cassa Forense, che hanno illustrato la posizione dell’ente previdenziale in merito agli obblighi contributivi per gli avvocati operanti all’estero.
Nonostante la recente riforma del Regolamento unico della previdenza forense (approvata con la delibera n. 13 del 23 maggio 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025), molte delle questioni sollevate dagli avvocati italiani all’estero rimangono irrisolte.Gli atti del convegno