Corto corrente cointestato: quale criterio seguire per la divisione delle somme?

In caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall’art. 1854 cod. civ. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito), ma dall’art. 1298 co. 2 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.

Ciò significa che, se da un lato, deve presumersi che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai titolari in parti uguali, ciascun contitolare del conto può dimostrare il contrario. Più specificamente, se uno dei contitolari fosse in grado di dimostrare che il saldo attivo del conto corrente risulti dal versamento di somme a lui appartenenti, gli altri contitolari, nei rapporti interni, non possono avanzare diritti su detto saldo.

E’ stato, inoltre, escluso che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell’originario intestatario di attribuire la proprietà di somme ai nuovi cointestatari in assenza di una chiara manifestazione in tal senso.
Si tratta di principi affermati più volte dalla Corte di Cassazione secondo cui la cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria (Cass. Civ., sez. III, 03 settembre 2019, n. 21963).

In definitiva, nel rapporto con la banca, salvo diverso accordo, ciascun contitolare può incassare l’intero saldo attivo. Tuttavia, nei rapporti interni tra loro il singolo può pretendere di trattenere l’intera somma o di vedersela restituita laddove sia in grado di dimostrare che la provvista sia di sua esclusiva provenienza. In mancanza di tale prova e di diverso accordo, si applica la regola generale di cui all’art. 1298 cod. civ..

2 marzo 2024