E’ sufficiente il link di rinvio alle AGB in una fattura per derogare la CISG?

Le AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen - sono l’istituto giuridico tedesco regolante le condizioni generali del contratto.

Salvo diverso accordo tra le parti, la vendita internazionale di merci tra imprese che hanno la loro sede o la residenza abituale in Stati diversi, entrambi Stati contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG), tra cui l’Italia e la Germania, rientra nella sfera di applicazione della detta convenzione.
Nella consapevolezza di ciò, ci si chiede se il link contenente il rinvio diretto alle “unsere AGB”, ossia alle condizioni generali regolanti i contratti di vendita, inserito dal venditore impresa tedesca in calce alla Rechnung (fattura) o alla Lieferschein (bolla di consegna), sia sufficiente per escludere l’operatività della CISG nel caso in cui sia prevista una clausola di deroga alla medesima convenzione.
In primo luogo, va evidenziato che una clausola del tenore: “es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland“, che si limiti ad assoggettare il rapporto negoziale alla legge tedesca non viene solitamente ritenuta sufficiente per escludere l'applicabilità della CISG, osservandosi che la convenzione, essendo stata recepita nell’ordinamento tedesco, è parte integrante dello stesso ed il rinvio espresso alla legge tedesca non può essere interpretato necessariamente come volontà di escludere la CISG.

Diverso invece è il caso in cui in aggiunta al rinvio espresso alla legge tedesca si inserisca l’ulteriore dicitura “die Geltung des UN-Kaufrechtes (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen”, che in maniera chiara ed espressa esclude l’applicabilità della CISG.
Ai sensi dell’art. 6 CISG le parti sono libere di esclude l’applicabilità in toto della convenzione e detta esclusione sia per la giurisprudenza nazionale che per quella straniera può anche essere tacita e può avere luogo sia al momento della conclusione del rapporto che durante la sua pendenza (Oberlandesgericht Hamm, Germania, 2 Aprile 2009, in https://cisg-online.org/files/cases/7895/fullTextFile/1978_27302624.pdf; Trib. Forlì, 16 febbraio 2009, in https://cisg-online.org/files/cases/7698/fullTextFile/1780_13388451.pdf; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, n. 40552, in https://cisg-online.org/files/cases/6745/fullTextFile/819_46177708.pdf; Trib. Rimimi, 26 novembre 2002, n. 3095, in Giur. it., 2003, 896).

Tuttavia, per escludere l’applicabilità della convenzione deve esserci la consapevolezza di entrambe le parti negoziali di voler sostituire la legge regolante il rapporto (CISG) con una nuova legge nazionale e che detta volontà, è stato chiarito dalla giurisprudenza nazionale e straniera, deve essere univoca, chiara e reale (Cour de Cassation (French Supreme Court), 25 ottobre 2005, Francia, in https://cisg-online.org/files/cases/7022/fullTextFile/1098_34392638.pdf; Oberlandesgericht Stuttgart, 31 marzo 2008, in https://cisg-online.org/files/cases/7577/fullTextFile/1658_75303481.pdf, nella quale il consenso è stato escluso in mancanza di una piena consapevolezza delle parti in merito alle conseguenze giuridiche: Es fehlt an übereinstimmenden Willenserklärungen der Parteien, denn diese setzen die Kundgabe eines Rechtsfolgewillens voraus, für den die Anwendung unzutreffender Vorschriften infolge Verkennung der Rechtslage nicht genügt).


Sulla base di tali principi, il mero rinvio alle AGB contenuto in un link in calce alla fattura o alla bolla di consegna, quand’anche contenente una clausola chiaramente diretta ad escludere l’applicabilità della CISG, potrebbe non essere sufficiente allo scopo sperato nel caso in cui non siano approntati tutti gli strumenti necessari per assicurare l’adesione, sia pure implicita, dell’acquirente alla clausola delle condizioni generali relativa alla espressa esclusione della CISG.

14 marzo 2024