Il dirigente di una S.p.A. italiana può essere nominato amministratore delegato in una Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) tedesca?

La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata più volte ad occuparsi del tema della cumulabilità alla qualità di dipendente, con funzioni dirigenziali, della carica di amministratore all’interno della stessa società, soprattutto per quel che concerne gli aspetti fiscali.
Il principio affermato è, in generale, della tendenziale ammissibilità del cumulo a condizione che sia accertato, in concreto, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e sia fornita la prova dell’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare da parte degli altri membri del consiglio di amministrazione della società (Cass. civ., 28 aprile 2021, n. 11161).
Presupposto questo che viene escluso nel caso di assunzione della carica di presidente del consiglio di amministratore ovvero di amministratore unico della società di capitali, in quanto l’immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla esclude, a priori, la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina e, per l’effetto, viene a mancare il vincolo di subordinazione (Cass. civ., 23 novembre 2021, n. 36362).

Chiarita, in linea generale, la cumulabilità della carica di amministratore con la qualità di dipendente all’interno della stessa società, a maggior ragione detta possibilità sembra potersi ritenere ammissibile nel caso in cui il ruolo di dipendente sia esercitato all’interno di una società diversa da quella nella quale si esercita la funzione di amministratore.
In simili ipotesi, il rischio di erosione del vincolo di subordinazione gerarchica, di assoggettamento a potere direttivo e disciplinare e in general alla diversità delle mansioni svolte nel duplice ruolo, sembra superato dalla eterogeneità delle strutture organizzative nelle quali si svolgono i relativi ruoli e funzioni. Piuttosto superato il vaglio di ammissibilità, occorrerà esaminare la singola realtà concreta e verificare se, alla luce delle attività svolte dalle due società, se in considerazione della eventuale normativa di settore e/o intercorrente tra le parti, sussistano dei concreti vincoli e limiti ad una simile scelta.

Parimenti irrilevante, ai fini del giudizio di ammissibilità, è la circostanza che la società datrice di lavoro controlli il capitale sociale della società in cui è rivestito il ruolo di amministratore delegato.
Il controllo, anche totalitario, ma in generale la titolarità di una partecipazione qualificata in una società non esclude la diversa soggettività, sia sotto il profilo organizzativo che patrimoniale, delle società stesse.
In simili ipotesi l’eterodirezione delle attività è regola, ossia la circostanza che la società partecipata riceva e si conformi alle direttive della partecipante non solo è legittimo ma è del tutto fisiologico per il perseguimento degli obiettivi della dimensione del gruppo. Di conseguenza, nella dimensione del gruppo, è piuttosto frequente che le cariche di vertice nelle società controllante e controllata siano concentrate in capo alla/e medesima/e persona/e.
In questa prospettiva, è stato osservato che, nell’ambito del gruppo di imprese non assume di per sé rilevo come ipotesi di conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non potendo essere fatta discendere tout court dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore della società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società contraente ed il suo amministratore o procuratore, generale o speciale (App. Milano, 23 luglio 2020, n. 1960).

In ogni caso, quale lavoratore dipendente della società controllata il dirigente è obbligato, come qualsiasi dipendente, a non porre in essere attività contrarie agli interessi della società datrice di lavoro, ivi compresa quella di non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale ai sensi dell’art. 2105 cod. civ.
La violazione di un simile obbligo può costituire giusta causa di licenziamento, senza che sia necessario alcun accertamento in merito alla idoneità o meno del comportamento ad integrare i presupposti delle fattispecie di concorrenza sleale ex art. artt. 2592, 2593, 2598 cod. civ. (Cass. civ., 30 gennaio 2017, n. 2239).

Come amministratore delegato della società di diritto tedesco GMBH il soggetto ha un generale obbligo di agire a vantaggio delle GMBH ed astenersi da comportamenti che potrebbero essere forieri di pregiudizi e danni per la società (§ 43 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

In assenza di uno specifico divieto, alla luce di un esame generale, non sembrano sussistere ostacoli al prospettato cumulo della carica di dirigente ed amministratore delegato in due società diverse, a condizione che ciò non comporti lo svolgimento di attività in concorrenza tra di loro ovvero si traduca nella cura da parte dei gestori delle due società di affari in proprio o per conto di terzi in pregiudizio delle ragioni delle stesse.

15 gennaio 2024