Premessa Nel comunicato stampa del 4 febbraio 2025 pubblicato dalla Corte Costituzionale, dal titolo REATI SOCIETARI: SPROPORZIONATA LA CONFISCA OBBLIGATORIA DEI BENI UTILIZZATI PER COMMETTERE IL REATO, viene riportata la sintesi dell’iter argomentativo seguito dal giudice delle leggi per addivenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale: La Corte costituzionale ha, anzitutto, osservato che la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, che – in quanto tale – deve rispettare il principio di proporzionalità. Questo principio vieta, in particolare, che le pene patrimoniali risultino sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell’interessato, e in ogni caso alla sua capacità di far fronte al pagamento richiesto. Una legge che, come l’articolo 2641 del codice civile, impone in ogni caso di confiscare agli autori del reato l’intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, anche quando i beni appartenevano ad una società, è strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l’importo alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche colpite dalla confisca. La pronuncia della Corte Costituzionale ha fornito delle linee guida generali, chiare, precise e vincolanti per l’intero sistema giuridico, alle quali dovranno adeguarsi non solo gli operatori giuridici, ma anche il legislatore. La Corte Costituzionale, in via preliminare, affronta il tema del conflitto tra norma nazionale e norma unionale ad effetto diretto, con rilevanza costituzionale su questione che incide su diritti fondamentali. Quest’ultimo rimedio, come già sottolineato nella sentenza n. 20 del 2019, ha – anzi – particolare rilievo proprio nella materia della tutela dei diritti fondamentali, dove è essenziale che le corti costituzionali e supreme nazionali possano «contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE) […] che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti» (punto 2.3. del Considerato in diritto). Al giudice comune spetta, dunque, il compito di individuare il rimedio di volta in volta più appropriato (cfr. 2.2.2 Considerato in diritto, Cort. Cost., sent. 7/2025). Sul punto la sentenza della Corte Costituzionale offre un parametro chiaro di valutazione: il ricorso allo strumento della disapplicazione (totale o parziale) di una pena prevista dalla legge italiana, sarebbe foriera di «incertezze e disparità di trattamento», con conseguente pregiudizio per i principi di eguaglianza, di certezza del diritto (quest’ultimo, «parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo»: sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto) e prevedibilità delle decisioni giudiziarie. I criteri fissati dalla Corte Costituzionale costituiscono linee guida a cui deve ispirarsi il giudice chiamato a scegliere tra lo strumento della disapplicazione della norma nazionale e quello del ricorso alla Corte Costituzionale per dirimere il conflitto tra fonti interne ed europee. Nel caso di contrasto abbia un “tono costituzionale”, e in particolare in quelle ipotesi in cui si riferisce a disposizione avente natura penale, in generale, e più specificamente a fonte relativa all’applicazione del regime sanzionatorio in particolare, esigenze di coerenza sistematica rendono preferibile il ricorso al Giudice delle leggi, anche allo scopo di consentire l’efficacia erga omnes della eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, della quale potranno beneficiare anche i soggetti già giudicati con sentenza irrevocabile. I principi in tema di giudizio di proporzionalità della pena Spostando il focus dagli aspetti processuali al merito della questione, la Corte Costituzionale ha ribadito la portata applicativa che deve essere riconosciuta al principio di proporzionalità della pena, riconosciuto a livello costituzionale dagli artt. 3, 27, terzo comma Cost., e a livello europeo dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE. La confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, prevista dalla disposizione censurata, ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena (infra, 3.1.). Tale principio, applicato alle pene di carattere patrimoniale, vieta che l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato (infra, 3.2.). Chiarita detta natura, la Corte Costituzionale ha evidenziato come la confisca dei beni strumentali e di somme di denaro o beni di valore ad essi equivalenti prevista dall’art. 2641 (fosse) strutturalmente indifferente a tali condizioni; pertanto, la sua previsione in termini di obbligatorietà vincola il giudice ad applicarla anche quando, nel caso concreto, essa risulti manifestamente sproporzionata, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità (infra, 3.3.). Il principio è chiaro: l’irrogazione di una sanzione penale di carattere patrimoniale presuppone da parte del giudice irrogante una valutazione di proporzionalità rivolta al caso concreto, effettuata tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva del reato, nonché alla condizioni economiche e patrimoniali del destinatario della stessa. Di seguito la parte argomentativa della sentenza in cui il principio è stato dettagliatamente ricostruito il principio di proporzionalità con specifico riferimento alle diverse forme di confisca previste dall’ordinamento italiano: Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare nella sentenza n. 5 del 2023 (punto 5.3.1. del Considerato in diritto), non tutte le misure che rientrano nella competenza del giudice penale sono soggette al medesimo statuto di garanzia. La Costituzione prevede, al secondo e al terzo comma dell’art. 25, una diversa estensione del principio di legalità in materia, rispettivamente, di pene e di misure di sicurezza. L’impatto concreto della declaratoria di illegittimità costituzionale conseguente alla sentenza n. 7/2025 della Corte Costituzionale è ancor più rilevante se si considera la fattispecie sottesa al procedimento che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità della confisca obbigatoria dei beni utilizzati per la commissione dei reati societari ovvero di beni o somme equivalenti nel caso di mancata individuazione o apprensione dei primi. la contrarietà del trattamento sanzionatorio imposto dall’art. 2641 cod. civ. ai citati parametri costituzionali emergerebbe plasticamente nel caso di specie, poiché «una confisca pari all’ammontare di euro 963.000.000,00, nei confronti di persone fisiche, oltre a essere di fatto inesigibile», rappresenterebbe «una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionat[a] per eccesso rispetto alla lesione del pur rilevante bene giuridico della tutela della solidità e dell’affidabilità del mercato e dei sistemi bancari». In un simile scenario fattuale, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 10 ottobre 2022, per ripristinare equità, ha revocato la confisca per equivalente disposta ai danni delle persone fisiche sul valore economico corrispondente ai beni utilizzati per la commissione dei reati, ritenendo la misura sproporzionata ed in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e dell’art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Conclusioni La recente sentenza della Corte Costituzionale offre dei parametri chiari e vincolanti a cui l’operatore giuridico è chiamato ad ispirarsi sia nella scelta dello strumento da utilizzare per dirimere contrasti tra norme nazionali ed unionali e sia soprattutto nel giudizio di proporzionalità delle pene che, indipendentemente dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2641 cod. civ., offre dei parametri chiari a cui ispirarsi in sede di irrogazione di ablazione dal contenuto patrimoniale. In questa dimensione, il contenuto da attribuire al giudizio di proporzionalità della pena, oltre a tenere conto del disvalore oggettivo e soggettivo, dovrà riempirsi di una valutazione ulteriore mirata al singolo caso concreto e diretta a constatarne la concreta capacità economica e patrimoniale del destinatario della stessa. Ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale n. 8612/2024, reperibile dal sito della Corte di CassazioneIl giudizio di proporzionalità della pena patrimoniale alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2025
di Roberta Errico
pubblicato in data 27 febbraio 2025, in Partner 24 Ore, Network de Il Sole 24 ORE
Il presente contributo mira a raccogliere alcune riflessioni analitiche emerse a seguito della lettura della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 7 depositata il 4 febbraio 2025, con la quale, ritenuta fondata la questione, è stata dichiarata:
La norma è stata così dichiarata parzialmente incostituzionale. Spetterà al legislatore valutare se introdurre una nuova disciplina della confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente, nei limiti consentiti dal principio di proporzionalità, così come previsto in altri sistemi giuridici e nella stessa legislazione dell’Unione europea.
Resta invece in vigore l’obbligo di confiscare integralmente i profitti ricavati dal reato, in forma diretta e per equivalente, a carico di qualunque persona – fisica o giuridica – che risulti effettivamente avere conseguito le utilità derivanti dal reato.
Resta ferma, inoltre, la facoltà per il giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato prevista in via generale dell’articolo 240 del codice penale, nel rispetto del principio di proporzionalità.Sui criteri per individuare lo strumento più adatto per risolvere il conflitto tra legge nazionale e norma unionale ad effetto diretto in materia penale
Nel dettaglio, ribadito che, sulla base del primato del diritto dell’Unione, il giudice italiano, di merito o di legittimità, chiamato a verificare la conformità a principi unionali, che presentano un “tono costituzionale”, si trova di fronte una doppia possibilità:
Di fronte ad un contrasto tra fonte nazionale e fonte unionale, entrambi i rimedi sono legittimi ed alternativi. Tuttavia, il giudice nazionale dinanzi al quale si pone la questione deve interrogarsi su quale tra i due strumenti è meglio in grado, nel caso di specie, di rispondere alle esigenze di tutela e di coerenza sistematica nell’interpretazione della disposizione oggetto di censura. In questa valutazione, non può prescindersi dalla natura della questione oggetto di esame e dalla sua afferenza a principi fondamentali, nonché dall’esigenza di assicurare una interpretazione conforme ed armonica a livello nazionale e, con essa, a livello europeo.
Più specificamente, il rimedio della disapplicazione ha efficacia endoprocedimentale, nel senso che la decisione, nel rilevare il contrasto con la normativa europea, orientandosi per la disapplicazione della norma nazionale ritenuta non conforme, ha efficacia limitata al singolo procedimento in occasione del quale è stata pronunciata detta decisione. La sentenza potrà essere richiamata come precedente in altre vicende analoghe, ma resta dotata di forza vincolante “in senso tecnico” solo rispetto alla questione in occasione della quale è stata pronunciata. In questa prospettiva, la disapplicazione della norma potrebbe risultare meno appropriato in quelle ipotesi, come il caso sotteso alla pronuncia oggetto di analisi (sent. 7/2025), in cui la fonte nazionale oggetto è oggetto di censura per la sua contrarietà a principi di carattere generale inerenti diritti fondamentali che trovano cittadinanza nella carta costituzionale, prima ancora che nella normativa europea.
Inoltre, la Sezione rimettente ha sottolineato come il rimedio della disapplicazione si ponga in tensione rispetto al principio di legalità in materia penale.
Ed in effetti, quest’ultimo principio esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali.
Proprio questi rischi sono evidenziati da una situazione come quella verificatasi nel processo a quo, in cui sulla base del solo principio di proporzionalità di cui all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE il giudice di merito potrebbe decidere se applicare o non applicare, ovvero applicare soltanto in parte, una confisca di importo pari a quasi un miliardo di euro a carico di quattro persone fisiche.
Infine, l’intervento di questa Corte in materia di controllo della proporzionalità della pena risulta necessario al fine di assicurare che di tali valutazioni possano giovarsi anche coloro che abbiano subito condanne definitive. E ciò in quanto, allo stato attuale del diritto vivente (ritenuto non costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 230 del 2012), a consentire la revisione di sentenze di condanna passate in giudicato non è sufficiente un mutamento giurisprudenziale favorevole, ma occorre una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge penale, ai sensi degli artt. 673, comma 1, del codice di procedura penale e 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) (cfr. 2.2.3. Considerato in diritto, Cort. Cost., sent. 7/2025).
Questa conclusione trova conferma nel diritto comparato e nel diritto dell’Unione europea, in cui la previsione della confisca dei beni strumentali è di regola subordinata a una valutazione di compatibilità della sua inflizione, nel caso concreto, con il principio di proporzionalità (infra, 3.4.).
In caso contrario, la disposizione che prevede l’irrogazione di quel trattamento sanzionatorio è destinata a violare il principio di proporzionalità della pena per come recepito nell’ordinamento.
E persino il principio di proporzionalità – che pure è «requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo» (sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in diritto) – si declina in modo necessariamente differente laddove sia riferito a misure orientate primariamente a punire l’interessato per un fatto da questi colpevolmente commesso, oppure a prevenire un pericolo (come nel caso delle misure di sicurezza e delle misure cautelari), o ancora a ripristinare semplicemente la situazione, fattuale e giuridica, preesistente al reato (come nel caso dell’ordine di demolizione di un immobile abusivamente costruito).
Ciò vale anche rispetto alle diverse forme di confisca affidate alla competenza del giudice penale, la cui natura deve «essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza – emersa già in pronunce assai risalenti di questa Corte (sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961) – della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell’ordinamento italiano» (ancora, sentenza n. 5 del 2023, punto 5.3.1. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).
3.1.2.– Ora, come già sottolineato nella sentenza n. 112 del 2019, la confisca del “profitto” di un illecito ha «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in capo all’autore (nello stesso senso, ora, Corte EDU, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74).
Una tale osservazione vale, allo stesso modo, per le confische disposte dall’autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudice penale. Anche in relazione a queste ultime, infatti, la finalità essenziale della misura risiede nel sottrarre al reo l’utilità economica acquisita mediante la violazione della legge penale, e che egli non ha il diritto di trattenere, proprio in ragione della sua origine radicalmente illecita. Ciò che esclude quell’effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente, che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto “punitivo”.
Al contrario, la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente “beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto; sicché la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante.
Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza e nella discussione orale, la difesa della parte costituita in giudizio ha sostenuto la tesi secondo cui la confisca dei beni strumentali avrebbe natura “preventiva”, sub specie di misura di sicurezza, essendo finalizzata a sottrarre al reo occasioni per tornare a delinquere. In questa prospettiva, la sua funzione sarebbe quella di neutralizzare la possibile fonte di pericolo rappresentata dalla persistente disponibilità della cosa in capo al reo, che potrebbe nuovamente utilizzarla per commettere altri reati: similmente, dunque, alla confisca dell’arma non regolarmente denunciata, cui questa Corte – nella poc’anzi citata sentenza n. 5 del 2023 – ha ascritto la finalità, essenzialmente preventiva, di neutralizzare i pericoli (legislativamente presunti, data l’intrinseca pericolosità della cosa) connessi alla sua circolazione (punto 5.3.2. del Considerato in diritto).
Tuttavia, una simile ricostruzione potrebbe in ipotesi risultare persuasiva in relazione alla previsione, nell’art. 240 cod. pen., della confisca meramente facoltativa delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», in particolare laddove si assuma che il giudice debba esercitare la propria discrezionalità sull’an di questa confisca a seconda che ritenga o meno sussistente un pericolo di reiterazione del reato da parte del reo, mediante un nuovo uso delle cose già utilizzate o destinate a commettere il precedente reato. Allorché però il legislatore configuri quale obbligatoria la confisca di beni strumentali non intrinsecamente pericolosi, come avviene nella disposizione censurata, la qualificazione di una tale confisca in termini di misura di sicurezza diviene assai più ardua, non essendo previsto un accertamento caso per caso da parte del giudice circa l’effettiva sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, connesso al persistente possesso del bene da parte dell’autore.
Come ritenuto dalla sentenza n. 112 del 2019, alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve, piuttosto, riconoscersi natura autenticamente “punitiva”. Una tale confisca si risolve, infatti, nell’ablazione di beni di regola legittimamente acquistati e posseduti dal reo, ma dei quali egli abbia fatto un uso illegittimo, in tal modo perdendo – proprio in conseguenza della sua decisione di commettere il reato – la tutela che l’ordinamento normalmente assicura al diritto di proprietà su quegli stessi beni; senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione (per analoghe considerazioni, sentenza n. 196 del 2010, punto 5.1. del Considerato in diritto, in relazione alla confisca obbligatoria del veicolo stabilita a carico del responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, la quale va disposta, in base alla legge, anche quando il veicolo risulti ormai inutilizzabile e pertanto sia «privo di attuale pericolosità oggettiva»).
Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato.
3.1.3.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato.
In linea generale, infatti, la confisca per equivalente mira a far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita – in termini economici – che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca; sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale.
Laddove, dunque, la confisca di un bene o di una somma di denaro abbia natura di pena, quella medesima natura dovrà essere ascritta anche alla corrispondente ipotesi di confisca per equivalente.
3.1.4.– Dalla riconosciuta natura di pena delle confische tanto dei «beni utilizzati per commettere il reato» (art. 2641, primo comma, cod. civ.), quanto del «denaro o beni di valore equivalente» a tali beni (art. 2641, secondo comma, cod. civ.), deriva il loro necessario assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene.
Tra tali principi, viene qui in considerazione la necessità che la pena non costituisca una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato: necessità che la giurisprudenza di questa Corte ha fatto discendere, in particolare, dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., ma che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che sancisce espressamente il principio secondo cui «[l]e pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
3.2.– Rispetto alle pene che, come le confische in parola, si risolvano nell’ablazione di una parte del patrimonio della persona interessata, la necessaria proporzionalità della pena ha come termine di relazione non soltanto la gravità oggettiva e soggettiva (sul punto, ex multis, sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto) del reato, ma anche le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena.
Nella sentenza n. 28 del 2022, questa Corte ha richiamato quanto già affermato nella ormai risalente sentenza n. 131 del 1979: mentre la pena detentiva comprime la libertà personale, che è «bene primario posseduto da ogni essere vivente», la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che «non inerisce naturalmente alla persona umana». Da ciò deriva che la pena pecuniaria strutturalmente «comporta l’inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell’impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati». Dunque, mentre l’impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie: una multa del medesimo importo può risultare più o meno afflittiva secondo le disponibilità reddituali e patrimoniali del singolo condannato.
La sentenza n. 28 del 2022 ha tratto da tali premesse la conclusione della necessità costituzionale di un meccanismo di adeguamento della pena pecuniaria alle diverse condizioni economiche dei condannati. «Nella prospettiva di un’eguaglianza “sostanziale” e non solo “formale”», si è in quell’occasione osservato (punto 6.2. del Considerato in diritto), «il vaglio che questa Corte è chiamata a compiere sulla manifesta sproporzione della pena pecuniaria non potrà che confrontarsi con il dato di realtà del diverso impatto del medesimo quantum di una tale pena rispetto a ciascun destinatario» (nell’ambito del diritto comparato, sulla necessità di tenere in conto, nella valutazione relativa alla manifesta sproporzionalità di una pena pecuniaria stabilita da una legge, le considerazioni economiche e patrimoniali del reo, e comunque la sua effettiva capacità di far fronte al pagamento richiesto, si veda in particolare Corte Suprema del Canada, sentenza 14 dicembre 2018, Regina contro Boudreault, 3 SCR 599).
Condizione essenziale a garantire la compatibilità con i principi costituzionali delle pene pecuniarie è, allora, che l’autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione, sì da evitare non solo che la sanzione pecuniaria risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte, ma anche che essa possa determinare un effetto palesemente eccessivo sulle sue stesse condizioni di vita. Potere discrezionale che, del resto, la legge di regola attribuisce al giudice o all’autorità amministrativa competente in sede di commisurazione della sanzione, come attestato tra gli altri dall’art. 133-bis, cod. pen. in materia di pene pecuniarie, dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di sanzioni amministrative e dall’art. 194-bis, comma 1, lettera c), t.u. finanza in materia di sanzioni per gli illeciti amministrativi ivi previsti.
3.3.– A tali principi non si conforma l’art. 2641 cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria dei beni strumentali, nonché del denaro o dei beni di valore equivalente agli stessi.
3.3.1.– Il vizio della disposizione censurata non sta – come sostenuto invece dalla difesa della parte, in particolare durante la discussione orale – nella illogicità della previsione della confisca per equivalente dei beni strumentali, in ragione dell’allegata natura di misura di sicurezza della confisca diretta di tali beni. Come poc’anzi osservato (supra, punto 3.1.3.), la confisca per equivalente in esame partecipa, in realtà, della stessa natura punitiva che caratterizza la confisca dei beni strumentali disciplinata dalla disposizione censurata; sicché non può ritenersi in linea di principio illogica l’ablazione, a carico di chi è soggetto a quest’ultima confisca, di beni o denaro di valore equivalente a quello dei beni strumentali soggetti in via diretta alla pretesa ablativa, ma che lo Stato non riesca ad apprendere.
Il vizio della confisca tanto dei beni strumentali, quanto dei beni o somme di denaro di valore ad essi equivalente, così come oggi disciplinata dall’art. 2641 cod. civ., risiede – semmai – nella sua obbligatorietà: la quale vincola il giudice ad applicare la misura anche quando, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata.
Il primo e il secondo comma di tale disposizione, infatti, obbligano il giudice a imporre al soggetto un sacrificio patrimoniale, la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato. Ciò senza alcuna relazione con l’effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato; e senza alcun correttivo che consenta al giudice di valutare, in ciascun caso concreto, se il soggetto disponga effettivamente delle risorse per far fronte all’ablazione patrimoniale impostagli, né quale impatto tale ablazione possa avere sulla sua esistenza futura.
Un tale meccanismo è dunque strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori in concreto sproporzionati.
3.3.2.– Queste incongruità si amplificano ove si consideri che il diritto vivente – la cui legittimità costituzionale non è, in questa sede, in discussione – considera applicabile la confisca per equivalente anche a carico di persone diverse da quelle che erano proprietarie del bene utilizzato per la commissione del reato, purché si tratti di persone penalmente responsabili (o corresponsabili) della sua commissione. Il che accade, in particolare, allorché la confisca per equivalente venga disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica, utilizzando però beni o somme di cui quest’ultima era proprietaria, che sarebbero stati assoggettabili a confisca diretta in quanto strumenti del reato, ma che per qualsiasi ragione non sia più possibile apprendere da parte dello Stato. Ciò che rende – di fatto – la persona fisica garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto alla pretesa ablativa dello Stato.
L’applicazione al caso concreto del giudizio di proporzionalità
Il Tribunale di Vicenza aveva disposto la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 2641, co. 2, cod. civ. dell’importo di euro 963 milioni di euro, ritenuto equivalente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza – e cioè all’insieme dei finanziamenti concessi dall’istituto di credito a terzi per l’acquisto di azioni od obbligazioni dello stesso istituto, considerati «funzionali all’illecita alterazione del prezzo delle azioni ed alla creazione dell’artificiosa rappresentazione dell’entità del patrimonio di vigilanza» –, precisando di non poter procedere alla confisca diretta di tali somme nei confronti della banca, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
La confisca era stata disposta in egual misura nei confronti degli imputati persone fisiche che, a vario titolo, rispettivamente in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione dell’istituto di credito, vicedirettore generale responsabile della Divisione Mercati dell’istituto, vicedirettore generale responsabile della Divisione Crediti dell’istituto, vicedirettore generale responsabile della Divisione Finanza dell’istituto, avevano agito per conto della Banca Popolare di Vicenza, utilizzando beni e somme di titolarità esclusiva di quest’ultima.
E ciò era stato fatto senza tener conto del contributo causale di ciascun imputato rispetto alle diverse e complesse fattispecie delittuose contestate relative a distinti reati di aggiotaggio manipolativo e informativo di cui all’art. 2637 cod. civ., commessi negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, e diversi reati di ostacolo all’attività di vigilanza della Banca di Italia e della Banca Centrale Europea, emersi a seguito di risultante ispettive svolte presso la Banca Popolare di Vicenza, nel periodo 2007-2012, contestati ex art. 2638 cod. civ. oltre che di falso in prospetto ex art. 173-bis D.LGS. 58/1998.
Sulla irragionevolezza di tale misura, emblematiche sono le argomentazioni sostenute dalla difesa di cui la Corte Costituzionale ha fatto menzione nella ricostruzione della vicenda processuale nella parte introduttiva della sentenza:
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Sentenza integrale, reperibile dal sito della Corte costituzionale