Nuova pubblicazione: Manuale pratico del processo civile innanzi al Giudice di Pace

Nuova pubblicazione: Manuale pratico del processo civile innanzi al Giudice di Pace

Capitolo II – La competenza del giudice di pace in materia civile: considerazioni introduttive, pp. 27–40
Capitolo III – La competenza per materia e per valore del giudice di pace civile, pp. 41–88
Capitolo IV – Competenza per territorio del giudice di pace civile, pp. 89–108
Capitolo X - La conciliazione in sede non contenziosa, pp. 161 - 170

Giustizia di prossimità in affanno: una riflessione necessaria sulla competenza del Giudice di Pace

La crisi strutturale degli uffici del Giudice di Pace italiani è un dato ormai acquisito, confermato da analisi istituzionali e dall’esperienza quotidiana di chi vi opera.

Il monitoraggio condotto dall’Organismo Congressuale Forense il 19 luglio 2024, su 191 uffici esaminati, aveva già mostrato: organici ridotti ben al di sotto del necessario, personale amministrativo insufficiente, infrastrutture obsolete e sistemi informatici incapaci di sostenere il carico di lavoro.

A distanza di oltre un anno, la situazione non mostra segnali di miglioramento. 

Le prime udienze vengono fissate anche a distanza di anni dal deposito del ricorso; le procedure monitorie, che dovrebbero beneficiare della digitalizzazione, restano paralizzate da malfunzionamenti tecnologici; frequenti blocchi operativi e i tempi di risposta si dilatano oltre ogni ragionevolezza. Non si tratta di disfunzioni astratte: queste criticità incidono direttamente sull’effettività del diritto di difesa, rischiando di svuotare di contenuto gli obiettivi delle più recenti riforme.

Nella consapevolezza di tale criticità, la reportistica annuale dedicata alla gestione della giustizia per l'anno 2025, pubblicata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario lo scorso 30 gennaio 2026, dal Ministero della Giustizia e reperibile dal sito istituzionale, dà conto della concentrazione del 46 % delle attività ispettive espletate nel corso del precedente anno agli uffici del Giudice di Pace. Oggetto di ispezione  risultano essere stati 106 Uffici, compresi in 37 circoscrizioni, su complessivi 371 Uffici (di cui 189 con oneri a carico degli enti locali) 

Il Manuale del Processo Civile innanzi al Giudice di Pace, pubblicato in data 1 aprile 2026, si colloca in una fase di transizione particolarmente delicata per la giustizia civile di prossimità. 

L’art. 27 del d.lgs. 116/2017, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”, al dichiarato scopo di ridurre in misura sensibile il contenzioso incardinato presso i Tribunali ordinari, ha ampliato in modo significativo la competenza del Giudice di Pace.

La finalità deflattiva è stata realizzata attraverso la modifica sostanziale dell’art. 7 c.p.c. e di altre disposizioni del codice di rito e del codice civile. In tal modo sono stati estesi i limiti di valore della competenza del Giudice di Pace ed attribuite materie, che fino alla entrata a regime della riforma, sono riservate alla competenza del Tribunale.

Di seguito le caratteristiche essenziali della riforma:

-  estensione ad euro 30.000,00 per cause in materia di beni mobili;

- estensione ad euro 50.000,00 per quelle relative al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale;

-  attribuzionedella materia condominiale senza limiti di valore, 

-  attribuzione di specifiche competenze, nei limiti di valore di euro 30.000,00 da determinarsi ex art. 15 cpc in materia di usucapione di beni immobili e diritti reali, riordino della proprietà rurale, in materia di accessione e superficie; 

-  attribuzione di specifiche attività di volontaria giurisdizione in ambito successorio, 

 - attribuzione della competenza in materia di esecuzione forzata di beni mobili e veicoli all’apposizione dei sigilli, con impatti concreti anche ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a pronunciarsi sulle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Dal punto di vista temporale la riforma, è stata segnata da continui rinvii: inizialmente l'entrata in vigore, prevista per il 31 ottobre 2021, è stata posticipata al 31 ottobre 2025  e – per effetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 117 del 2025, motivato dall’esigenza di non sottrarre risorse al PNRR, sarebbe dovuta entrata in vigore al 31/10/2026 (data indicata nel manuale essendo quello il riferimento al momento della sua pubblicazione).

Dopo la pubblicazione del manuale, avvenuta il 1 aprile 2026 ed un giorno dopo la sua presentazione che ha avuto luogo in data 11 giugno 2026 in occasione del webinar organizzato dal COA di Velletri, dalla Commissione di Diritto Civile del COA, dalla Fondazione Avvocatura Veliterna, in collaborazione con Tradizione & Innovazione Velletri, dal titolo: "Il procedimento davanti al GDP a seguito della riforma Cartabia", in data 12 giugno 2026 c'è stato il ripensamento prospettato.

Con l'art. 5, letto. b, D.L. 100/2026 del 12/06/2026, in fase di conversione, è stato nuovamente modificato l'art. 32, co. 3, D.Lgs 116/2017, postergando ulteriormente l'entrata in vigore del regime di competenza del Giudice di Pace civile allargato ex art. 27 D.Lgs 116/2017, al 31/10/2027.

Malgrado la riforma abbia quasi compiuto il suo decimo anno di vita, ad oggi, non ha avuto concreti impatti operativi e, anche alla luce dei recenti interveni, non è escluso che non ne avrà a breve.

Nelle more, si è sovrapposto il D.Lgs. 149/2022, noto come Riforma Cartabia che, con riferimento ai procedimenti istaurati dopo il 28 febbraio 2023, è intervenuto sul regime di competenza del Giudice di Pace, estendendo i limiti di valore di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 7 cod. proc. civ. (relativamente alla controversie relative ai beni mobili da euro cinque ad euro diecimila; per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, da euro ventimila ad euro venticinquemila).

Tale ampliamento, sebbene più circoscritto rispetto a quanto previsto dalla riforma organica di cui all'art. 27 D. Lgs 116/2017, giustificato anch'esso per esigenze di tipo deflattivo, ha confermato le criticità in termini di tenuta del sistema e di sostenibilità della riforma organica per gli uffici di prossimità.

Nella consapevolezza degli impatti sistemici, la risposta del legislatore è stata quella di optare per ulteriori rinvii della riforma organica di cui al predetto art. 27 D.Lgs.

Rinvii di questo tipo, se non accompagnati da interventi strutturali capaci di affrontare alla radice le criticità del sistema, rischiano di tradursi in un semplice palliativo. Senza un reale potenziamento degli uffici, l’ampliamento della competenza del Giudice di Pace e l'effetto deflattivo su quella dei Tribunali rimangono obiettivi teorici, destinati a scontrarsi con una macchina giudiziaria già prossima al limite.

Nella Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2025, sopra citata, viene dato conto del fatto che "il sistema di gestione dei registri di cancelleria per gli uffici dei Giudici di pace, nel corso del 2025, ha subito importanti evoluzioni tecnologiche dal punto di vista infrastrutturale".

Le statistiche riportate nella Relazione, schematizzate nelle tabelle di cui alle pagine 566 e seguenti, mostrano come nei primi nove mesi dell'anno 2025 i procedimenti civili pendenti dinanzi al Giudice di Pace sono aumentati del 5,4 %. Quanto alla tipologia di contenzioso, emerge chiaramente le opposizioni a sanzioni amministrative sono seguite dalle cause relative al risarcimento danni da circolazione stradale e quelle relative ai beni mobili. Parimenti aumentata, risulta la durata media dei processi dinanzi al Giudice di Pace che dal confronto tra gli anni 2024/2025 rispetto al 2023/2024 risulta incrementato dell'11,8 %.

Da un lato, maggiori monitoraggi ed incrementi tecnico-strutturali, finalizzati a verificare la tenuta del sistema e a rafforzarne l'efficienza, dall'altro l'ampliamento del contezioso di prossimità e gli impatti in termini di risposta della giustizia. 

A distanza di dieci anni dall'adozione di una riforma incompiuta, anche in considerazione di quanto emerge nella Relazione sull'amministrazione della giustizia relativa all'anno 2025, pur sembrando confermata l'intenzione del legislatore di portare avanti il progetto di riforma concepito nel 2017, non è escluso che siano valutati ed adottati con decretazione d'urgenza ulteriori rinvii. 

Il risultato è un quadro normativo stratificato, complesso, in continua evoluzione. Detto quadro, con riferimento al regime di competenza, vede e, salvo ulteriori rinvii, vedrà la coovigenza di tre diversi regimi di riparto in senso verticale delle controversie tra Giudice di Pace e Tribunale a seconda della data di istaurazione dei giudizi:

- relativamente ai procedimenti pedenti alla data del 28/02/2023, regime di competenza ante Cartabia;

- relativamente ai procedimenti istaurati dal 01/03/2023 al 31/10/2027 (come da ultimo rinvio di cui al D.L. 100/2026 in corso di conversione - e salvo ulteriori rinvii), regime di competenza delineato dalla Riforma Cartabia;

- relativamente ai procedimenti introdotti dal 01/11/2026 (come da ultimo rinvio di cui al D.L. 100/2026 in corso di conversione - e salvo ulteriori rinvii), regime di competenza allargato di cui all'art. 27 D.Lgs. 116/2017.

Proprio da questa stratificazione e complessità normativa e dall'esigenza di fornire una guida operativa di orientamento per i pratici del diritto, è nata la partecipazione al progetto editoriale, occasione per approfondire gli effetti che la nuova disciplina sulla competenza potrebbe avere su un sistema già così fragile.

I capitoli dedicati alla competenza sono tre e rispondono all’esigenza di:

  • ricostruire in modo sistematico la normativa alla luce della sua evoluzione;
  • distinguere con chiarezza le diverse formulazioni della stessa e il confine di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale tenendo conto delle specificità delle riforme susseguitesi;
  • evidenziare le ricadute pratiche conseguenti dall'entrata in vigore del nuovo regime.

L’intento, che ci si auspica sia stato realizzato, è stato proporre una lettura rigorosa e realistica, consapevole del contesto in cui il nuovo assetto di competenza dovrà operare, offrendo un quadro tecnico aggiornato esteso anche al profilo della competenza territoriale e della conciliazione non contenziosa.

Buona lettura.

Perché una giustizia di prossimità funziona davvero solo quando è vicina non solo ai cittadini, ma anche alla realtà in cui è chiamata a operare.