La crisi strutturale degli uffici del Giudice di Pace italiani è un dato ormai acquisito, confermato da analisi istituzionali e dall’esperienza quotidiana di chi vi opera. Il monitoraggio condotto dall’Organismo Congressuale Forense il 19 luglio 2024, su 191 uffici esaminati, aveva già mostrato: organici ridotti ben al di sotto del necessario, personale amministrativo insufficiente, infrastrutture obsolete e sistemi informatici incapaci di sostenere il carico di lavoro. A distanza di oltre un anno, la situazione non mostra segnali di miglioramento. Le prime udienze vengono fissate anche a distanza di anni dal deposito del ricorso; le procedure monitorie, che dovrebbero beneficiare della digitalizzazione, restano paralizzate da malfunzionamenti tecnologici; frequenti blocchi operativi e i tempi di risposta si dilatano oltre ogni ragionevolezza. Non si tratta di disfunzioni astratte: queste criticità incidono direttamente sull’effettività del diritto di difesa, rischiando di svuotare di contenuto gli obiettivi delle più recenti riforme. Il Manuale del Processo Civile innanzi al Giudice di Pace, pubblicato in data 1 aprile 2026, si colloca in una fase di transizione particolarmente delicata per la giustizia civile di prossimità. In particolare, nel manuale viene dato conto della riforma di cui all’art. 27 del d.lgs. 116/2017, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”, che al dichiarato scopo di ridurre in misura sensibile il contenzioso incardinato presso i Tribunali ordinari, ha ampliato in modo significativo la competenza del Giudice di Pace.In particolare, tale finalità deflattiva è stata realizzata attraverso la modifica sostanziale dell’art. 7 c.p.c. e di altre disposizioni del codice di rito e del codice civile per effetto della quale sono stati estesi i limiti di valore della competenza del Giudice di Pace ed attribuite materie, che fino alla entrata a regime della riforma, sono riservate alla competenza del Tribunale: -dall’estensione ad euro 30.000,00 per cause in materia di beni mobili, ad euro 50.000,00 per quelle relative al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale; - alla materia condominiale senza limiti di valore, - all'attribuzione di specifiche competenze in materia immobiliare, - all'attività di volontaria giurisdizione in ambito successorio, -all'esecuzione forzata di beni mobili e veicoli all’apposizione dei sigilli. Dal punto di vista temporale la riforma, nella consapevolezza degli impatti sistemici che ne conseguiranno, è stata segnata da continui rinvii: inizialmente prevista per il 31 ottobre 2021, è stata posticipata al 31 ottobre 2025 e, da ultimo – per effetto dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 117 del 2025 - al 31 ottobre 2026, motivato dall’esigenza di non sottrarre risorse al PNRR. Dunque, malgrado la riforma abbia quasi compiuto il suo decimo anno di vita, ad oggi, non ha avuto concreti impatti operativi. Nelle more di tale riforma organica, si sono sovrapposte le modifiche della Riforma Cartabia che, con riferimento ai procedimenti istaurato dopo il 28 febbraio 2023, hanno esteso i limiti di valore della competenza spettante al Giudice di Pace relativamente alla controversie relative ai beni mobili da euro cinquemila ad euro diecimila; mentre per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, da euro ventimila ad euro venticinquemila. Tale ampliamento, sebbene più circoscritto rispetto a quanto previsto dalla riforma organica di cui all'art. 27 D. Lgs 116/2017, giustificato anch'esso per esigenze di tipo deflattivo, ha confermato seri dubbi rispetto alla tenuta del sistema e alla sostenibilità per gli uffici di prossimità di ulteriori rinvii. Rinvii di questo tipo, se non accompagnati da interventi strutturali capaci di affrontare alla radice le criticità del sistema, rischiano di tradursi in un semplice palliativo. Senza un reale potenziamento degli uffici, l’ampliamento della competenze rimane un obiettivo teorico, destinato a scontrarsi con una macchina giudiziaria già prossima al limite. Nella Relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2025, pubblicata lo scorso 30 gennaio 2026, dal Ministero della giustizia viene dato conto che, nell'ambito della più complessa attività ispettiva effettuata sulle diverse tipologie di uffici, quella avente ad oggetto gli Uffici del Giudice di Pace è stata molto intensa pari al 41,5 % dell'attività ispettiva ed ha avuto ad oggetto n. 106 Uffici dei Giudici di Pace compresi in 37 circoscrizioni. Viene dato, inoltre, conto del fatto che "il sistema di gestione dei registri di cancelleria per gli uffici dei Giudici di pace, nel corso del 2025, ha subito importanti evoluzioni tecnologiche dal punto di vista infrastrutturale". Le statistiche riportate nella Relazione danno conto del fatto che nei primi nove mesi dell'anno 2025 i procedimenti civili pendenti dinanzi al Giudice di Pace sono aumentati del 5,4 %. Parimenti aumentata, sebbene di poco rispetto all'anno 2024, la durata media dei processi dinanzi al Giudice di Pace. Quindi, da un lato, maggiori monitoraggi ed incrementi strutturali, finalizzati a verificare la tenuta del sistema una volta che la riforma sarà a regime, dall'altro l'ampliamento del contezioso di prossimità e gli impatti in termini di risposta della giustizia. In questa prospettiva, non può essere escluso che il legislatore, a distanza di dieci anni dall'adozione di una riforma incompiuta, valuti un ulteriore rinvio ovvero soluzioni più radicali — compresa l’eventuale abrogazione della riforma — qualora le criticità strutturali della giustizia di prossimità continuino a rimanere irrisolte. Il risultato è un quadro normativo stratificato, complesso, in continua evoluzione. Proprio da questa consapevolezza nasce la partecipazione al progetto editoriale, che ha rappresentato l’occasione per approfondire gli effetti che la nuova disciplina sulla competenza potrebbe avere su un sistema già così fragile. I capitoli dedicati alla competenza rispondono all’esigenza di: L’obiettivo non è stato celebrare né criticare la riforma, ma proporre una lettura rigorosa e realistica, consapevole del contesto in cui il nuovo assetto di competenza dovrà operare, offrendo un quadro tecnico aggiornato. Buona lettura. Perché una giustizia di prossimità funziona davvero solo quando è vicina non solo ai cittadini, ma anche alla realtà in cui è chiamata a operare.Nuova pubblicazione: Manuale pratico del processo civile innanzi al Giudice di Pace
Roberta Errico, autrice di:
Capitolo III – La competenza per materia e per valore del giudice di pace civile, pp. 41–88
Capitolo IV – Competenza per territorio del giudice di pace civile, pp. 89–108Giustizia di prossimità in affanno: una riflessione necessaria sulla competenza del Giudice di Pace