Nel diritto societario e concorsuale, in particolare, la disciplina non sempre offre risposte immediate alle questioni che emergono nella pratica. Spesso le risposte vengono fornite dando particolare rilievo all’interpretazione della norma, alla ricostruzione della sua ratio e alla valutazione delle concrete caratteristiche dell’operazione e dei rapporti tra i soggetti coinvolti. La sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5272/2026, oggetto della presente nota, offre uno spunto di particolare interesse non solo per la materia trattata – l’applicabilità della disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci di cui all’art. 2467 cod. civ. al prestito obbligazionario emesso da una S.p.A. a compagine societaria ristretta e sottoscritto esclusivamente dai componenti del consiglio di amministrazione – ma anche perché consente di osservare, attraverso la vicenda processuale, il progressivo formarsi del diritto vivente. Nel passaggio dal primo al secondo grado, la medesima vicenda è stata esaminata alla luce di un quadro giurisprudenziale, normativo e fattuale in parte mutato: dalla progressiva estensione dell’ambito applicativo dell’art. 2467 c.c., all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sino alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale nei confronti della società emittente. La nota si propone quindi di ripercorrere questa evoluzione, mettendo a confronto le diverse prospettive assunte nei due gradi di giudizio e soffermandosi sui presupposti applicativi dell’art. 2467 cod. civ., sulla posizione concretamente assunta dal finanziatore e sulla funzione della postergazione nel sistema della tutela concorsuale. Per approfondire il tema: https://me-l.co/3zsujspiNota a sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5272 del 6 luglio 2026, pubblicata in Norme e Tributi Plus - Diritto de Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2026
Quando il processo attraversa l’evoluzione del diritto vivente
Le sentenze giungono spesso al termine di vicende processuali articolate, nelle quali il tempo necessario alla definizione del giudizio può essere attraversato dall’evoluzione del quadro normativo e degli orientamenti della giurisprudenza.