La questione è stata affrontata sotto diversi punti di vista. Sulla base di detta qualificazione giuridica, la giurisprudenza tende ad escludere la configurabilità del reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. in quanto, se è vero che il funzionario della Camera di Commercio (ente avente personalità giuridica di diritto pubblico), rivesta, ai sensi dell’art. 357 cod. pen., la qualità di pubblico ufficiale e non di incaricato di un pubblico servizio, il Registro Pubblico non attesta l’intrinseca verità di quanto dichiarato nel verbale ma si limita solo a procedere al deposito di atto, oltretutto il deposito del bilancio presso la camera di commercio non ha carattere costitutivo, nè con esso si attesta la regolarità della procedura di approvazione (Cass. Pen., 6 ottobre 2014, n. 1205 in un caso in cui si discuteva del deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di Commercio, di due bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, con allegati i verbali di assemblee che in effetti non si erano svolte). Nella stessa prospettiva, la medesima sentenza ha escluso la configurabilità del falso ideologico commesso da privato di cui all’art. 483 cod.pen., non essendovi alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito. Ulteriore effetto della natura di scrittura privata del verbale di assemblea ordinaria non ricevuto da notaio esclude che chi intenda impugnarne la veridicità di quanto in esso riportato debba proporre querela di falso per contestarne i contenuti. 15 aprile 2024
Nella prospettiva penalistica, si è posto il tema della eventuale configurabilità del reato di falso ex art. 479 c.p. (falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione) ovvero del reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
Contrariamente al verbale di assemblea straordinaria, quello di assemblea ordinaria se non ricevuto da notaio, non riveste le caratteristiche dell’atto pubblico ai sensi della normativa penalistica che, anche accogliendo un concetto di atto pubblico più ampio rispetto a quello civilistico, intendendosi per tale qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e destinato a inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento che si svolge nell'ambito delle attribuzione dell’ente pubblico (Cass. Pen., 9 settembre 2020, n. 30726), ma, quale atto del presidente e del segretario, ha valore di scrittura privata della società.
Di conseguenza, il soggetto a cui detta scrittura privata sembra essere attribuita ha l’onere di disconoscerla espressamente e, laddove non sia proposta l’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ., il giudice non può tenerne conto (Cass. Civ., 2 settembre 2019, n. 21950).
Sotto altro profilo, i soci che intendano far valere eventuali sue difformità di quanto attestato nel verbale, tra cui la presenza in assemblea, rispetto alla realtà hanno l’onere di provare detta difformità con qualsiasi mezzo di prova.
Sul punto si segnala la sentenza n. 33233 del 12 dicembre 2019 della Cassazione Civile secondo cui: non vi è dubbio che il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali abbia senz’altro una efficacia probatoria, avendo la finalità di documentare quanto avvenuto in sede di assemblea (data assemblea, identità dei partecipanti, capitale rappresentato da ciascuno, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) e ciò in funzione del controllo delle relative attività anche da parte dei soci assenti e dissenzienti (addirittura la sua eventuale mancanza dà luogo ad una nullità della deliberazione dell’assemblea, a norma dell’art. 2379 c.c., che può essere fatta valere da qualsiasi interessato). Tuttavia, non essendo tale verbale dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi incombente, quanto documentato dal verbale non può essere più messo in discussione. In proposito, questa Corte ha già statuito che nel caso di deliberazione adottata dall’assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci – personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega – incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea (Cass. n. 17950 del 08 settembre 2005).
In definitiva, non è sufficiente limitarsi a contestare il contenuto del verbale assembleare, ma chi impugna la deliberazione sostenendo che quanto in essa riportato non corrisponde al vero ha l’onere di provare detta difformità, ivi inclusa quella relativa alla sua eventuale partecipazione in assemblea (Cass. Civ., 16 dicembre 2019, n. 33233).