Restituzione delle indennità percepite dai dipendenti della Regione Campania: quando è legittima?

La sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2021

La Corte Costituzionale con la sentenza del 19 settembre 2021 n. 146 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle indennità di cui all’art. 58, co. 2 e 3 della Legge Regionale Campania n. 10/2001, come modificata dalla Legge Regionale Campania 20/2002 e dalla Legge Regionale Campania 25/2003, già abrogate dall’art. 1 della Legge Regionale Campania 30 maggio 2019, n. 6. Tali indennità, nella misura in cui hanno istituito nuovi fondi per il finanziamento di voci accessorie al trattamento economico per il personale alle dipendenze della Regione, comportando un aggravio della spesa pubblica, avrebbero dovuto essere autorizzate da una legge nazionale e non introdotte a livello regionale senza rinvio alla contrattazione di comparto, sono state ritenute non conformi agli artt. 81, 97, co. 1, 117, co. 2, lett. l) Cost..


Ambito della dichiarazione di illegittimità costituzionale

La dichiarazione di illegittimità riguarda le indennità di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 58 della legge regionale Campania 10/2001, per le quali sia stata prevista l’istituzione di uno specifico fondo.

Al contrario, non sembra siano travolte dalla succitata sentenza le indennità di coordinamento previste dal medesimo art. 58, co. 1, della legge regionale Campania 10/2001, riconosciute in favore dei Coordinatori Responsabili delle Strutture di cui alla Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, nonché dei Coordinatori Responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari a cui spetta l’indennità prevista dalla sopra citata legge nella misura del sessantacinque per cento.


La richiesta di restituzione delle predette indennità
Sulla base di tale sentenza, molti dipendenti della Regione, anche quelli già in pensione, si sono visti destinatari di richieste di restituzione delle somme percepite sulla base delle sopra citate leggi regionali per il periodo 2009-2019, con quote individuati che, sulla base delle informazioni riportate dai quotidiani on-line, oscillano dai 10 mila ai 150 mila euro per un ammontare complessivo di parecchi milioni di euro.

Indebito oggettivo
La richiesta di restituzione trova la sua giustificazione normativa nell’azione di indebito di cui all’art. 2033 cod. civ. Detta azione è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data del pagamento ritenuto privo di causa e non dall’accertamento della sua illegittimità (Cass. Civ. 23 novembre 2020, n. 26600).
Ciò significa che, indipendentemente dal periodo (2009-2019) a cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale, eventuali richieste della Regione Campania saranno coperte da prescrizione se effettuate dieci anni dopo l’effettiva erogazione delle dette somme. A titolo esemplificativo, le richieste effettuate nell’anno 2024 escluderebbero, per intervenuta prescrizione, le somme percepite dal 2009 al 2013. La prescrizione però va eccepita nelle forme previste dalla legge.

Sulla doverosità della richiesta di indebito
La giurisprudenza maggioritaria ritiene legittima la pretesa di restituzione delle somma sul mero presupposto della carenza originaria della causa di pagamento, a nulla rilevando la buona fede del beneficiario, specie in presenza di atto pubblico autoritativo (Cass. Civ., 3 agosto 2023, n. 23764).

La giurisprudenza comunitaria
L’automatismo con cui la giurisprudenza italiana fa discendere l’obbligo di restituzione delle somme nel caso di indebito oggettivo in presenza di atto pubblico autoritativo ha trovato un temperamento nella giurisprudenza dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In particolare, la Corte Europea, dando risalto al bilanciamento degli interessi pubblici con la tutela dei ben i privati previsti dal protocollo n. 1 alla Convenzione, ha chiarito che le richieste di indebito da parte della pubblica autorità, pur condivisibili in astratto, non possono essere applicate automaticamente in via automatica, generalizzata e indifferenziata a qualsiasi caso concreto di indebita erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di somme ai propri dipendenti, dovendosi aver riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell’errore che aveva portato alla corresponsione delle somme in contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, dell’entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’ 11 febbraio 2021 n. 48939 -
CAUSA CASARIN c. ITALIA
).


Conclusione
Per verificare la legittimità della richiesta di restituzione di somme da parte della pubblica autorità, illegittimamente percepite dai dipendenti pubblici, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale:

  • le somme a cui si riferisce la richiesta devono essere state percepite per le causali oggetto di illegittimità costituzionale;​
  • non devono essere coperte da prescrizione, che in tal caso va debitamente eccepita;
  • la richiesta deve essere verificata, nel caso concreto, alla luce delle indicazioni provenienti dalla normativa europea, per come interpretata dalla CEDU.

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